Note · Collegi
Nelle ammissioni l’IA può rispondere, raccogliere e organizzare. Quando assegna un punteggio a una famiglia, il diritto europeo la considera ad alto rischio, e quello svizzero chiede già spiegazioni.
Quali sistemi di ammissione il regolamento europeo considera ad alto rischio, perché assegnare un punteggio conta già come decidere, che cosa chiede oggi la legge svizzera davanti a un rifiuto automatizzato e che cosa dovrebbe dire la pagina delle ammissioni.
Immagini la scena: novembre, l’ufficio ammissioni di un collegio nei Grigioni. Arrivano centinaia di candidature per l’anno successivo, da una dozzina di Paesi. Una società di software fa una dimostrazione: ogni fascicolo compare con un punteggio di affinità da 0 a 100 e un colore. Verde, giallo, rosso. Il gruppo di lavoro, stanco, si sente sollevato. Nessuno nella sala chiede che cosa abbia guardato la macchina per dare quel numero, né che cosa dirà il collegio alla famiglia che vorrà sapere perché la sua candidatura è rimasta sul giallo.
Nelle ammissioni l’IA può fare molto lavoro utile. C’è però una parte in cui smette di essere uno strumento d’ufficio e diventa, per il diritto europeo, un sistema ad alto rischio. Il confine non lo traccia la tecnologia. Lo traccia ciò che lo strumento fa con la persona.
Che cosa dice il regolamento europeo.
Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il regolamento (UE) 2024/1689, classifica ad alto rischio nel suo allegato III i sistemi di IA destinati a determinare l’accesso o l’ammissione agli istituti di istruzione di ogni livello, o ad assegnarvi le persone. Nello stesso elenco ci sono i sistemi che valutano i risultati dell’apprendimento, quelli che stabiliscono il livello di istruzione adeguato per una persona e quelli che monitorano e rilevano comportamenti vietati degli studenti durante le prove. Dopo l’omnibus digitale sull’IA, il regolamento (UE) 2026/1744 pubblicato il 24 luglio 2026, questi obblighi si applicano dal 2 dicembre 2027.
A chi utilizza uno di questi sistemi il regolamento chiede, tra l’altro, di affidare la sorveglianza umana a persone con la competenza, la formazione e l’autorità necessarie, di conservare per almeno sei mesi i log generati dal sistema e di informare le persone quando un sistema ad alto rischio viene usato per prendere decisioni che le riguardano o per aiutare a prenderle.
Il punto cieco: il punteggio conta già.
Il regolamento prevede eccezioni. Un sistema dell’allegato III può non essere considerato ad alto rischio se esegue solo un compito procedurale limitato, se migliora il risultato di un’attività umana già completata, se rileva schemi senza sostituire la valutazione umana o se esegue un compito preparatorio. Poi però aggiunge una frase che cambia quasi tutto: un sistema dell’allegato III è sempre considerato ad alto rischio quando effettua la profilazione di persone fisiche.
Un punteggio di affinità, una previsione del successo scolastico o una graduatoria delle candidature valutano aspetti personali di un bambino o di una famiglia. Se questa è profilazione ai sensi del regolamento, e io la tratterei così finché una consulenza legale non dica il contrario, lo strumento che «prepara soltanto» la decisione della commissione rientra nell’elenco.
Che cosa vale già oggi in Svizzera.
La Svizzera non ha ancora una legge specifica sull’IA. A febbraio 2025 il Consiglio federale ha commissionato un progetto da porre in consultazione entro la fine del 2026, incentrato su trasparenza, protezione dei dati, non discriminazione e vigilanza. Ma la legge sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° settembre 2023, ha già un articolo su questo. Secondo l’articolo 21, quando una decisione si basa esclusivamente su un trattamento automatizzato e ha per la persona effetti giuridici o conseguenze significative, il titolare del trattamento deve informarla. Su richiesta, la persona deve poter esprimere il proprio punto di vista e chiedere che la decisione sia riesaminata da una persona fisica.
La legge esclude i casi in cui la decisione è direttamente connessa a un contratto e la richiesta della persona viene accolta, e quelli in cui la persona ha acconsentito esplicitamente all’automazione. In altre parole: un’ammissione concessa da una macchina non fa scattare quel dovere. Un rifiuto automatizzato sì. E chi chiede al collegio l’accesso ai propri dati ha diritto di sapere se è stata presa una decisione individuale automatizzata e con quale logica.
Che cosa non so.
Non so se il regolamento europeo raggiunga un collegio svizzero che decide su una famiglia residente nell’UE. Si applica anche a fornitori e deployer stabiliti fuori dall’Unione quando l’output del sistema è utilizzato nell’Unione, e come questo si concili con un’ammissione decisa in Svizzera è una domanda per la Sua consulenza legale. Non so nemmeno che cosa faccia al suo interno lo strumento di ogni società di software: lo dice solo la sua documentazione, per iscritto. Non sono un avvocato, e questa nota non sostituisce quella consulenza.
Ordinare le carte non è la stessa cosa che ordinare le famiglie.
La mia posizione.
Costruisco automazioni con l’IA, e nelle ammissioni le metterei al lavoro senza esitare su ciò che oggi consuma il tempo dell’ufficio: rispondere alle famiglie a qualsiasi ora e nella loro lingua, raccogliere e controllare i documenti, ricordare le scadenze, organizzare i colloqui e riassumere il fascicolo per chi lo leggerà per intero. Non le lascerei assegnare punteggi, ordinare o raccomandare un sì o un no. Non per paura della norma, ma perché una famiglia che paga quanto costa un collegio svizzero si aspetta che qualcuno, con un nome, abbia letto la candidatura di suo figlio o di sua figlia. L’IA può preparare la decisione. Firmarla è compito di una persona.
Che cosa verificherei.
- Ogni strumento del processo. Modulo, CRM, assistente, piattaforma di test: se uno di essi produce un punteggio, una previsione o una graduatoria.
- I test di livello online. Se sorvegliano automaticamente la prova o assegnano un livello: entrambe le cose sono nell’elenco dell’allegato III.
- I rifiuti. Se qualcuno parte senza che una persona l’abbia deciso, per esempio un’e-mail automatica per un criterio non soddisfatto.
- Il contratto con la società di software. Che cosa fa il sistema, quali log conserva, dove e per quanto tempo.
- La pagina delle ammissioni. Se dice chi decide, che cosa fa l’IA e come chiedere che una persona riesamini un caso.
Da dove cominciare.
- Questa settimana
Fare l’inventario
Un elenco di ogni strumento che tocca una candidatura, con ciò che fa in una frase.
- Questo mese
Chiedere per iscritto
A ogni società di software: se il suo sistema assegna punteggi, classifica o sorveglia le prove, e con quali dati.
- Questo trimestre
Dirlo sul sito
Una frase chiara nella pagina delle ammissioni su chi decide e come chiedere un riesame, in ogni lingua.
- Prima di dicembre 2027
Documentare la sorveglianza
Chi riesamina, con quale formazione e che cosa viene registrato, se uno strumento risulta ad alto rischio.
Si metta nei panni di una famiglia che riceve un no. Cortese, rapido, senza spiegazioni. Ora si faccia una domanda che forse nessuno nella Sua scuola si è ancora fatto: in quale momento di quel processo è intervenuta una macchina, e chi potrebbe spiegarlo a quella famiglia se lo chiedesse?
Se la risposta è «in nessuno», lo verifichi con il Suo fornitore. Se è «non lo so», questa è la nota che il Suo team di ammissioni dovrebbe leggere questa settimana.
Se vuole che verifichi che cosa fa l’IA nel Suo processo di ammissione e come lo racconta il Suo sito, cominci dalla Diagnosi strategica. Se uno strumento sia ad alto rischio lo decide la Sua consulenza legale, non un designer.